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Tasse di scopo e tributi locali (articoli 12 e 15). I Comuni potranno introdurre una (o più) tasse di scopo per finanziare la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali o oneri derivanti dalla mobilità urbana o da particolari eventi turistici. Lo stesso potranno fare Province e Città metropolitane per provvedere a specifiche finalità istituzionali. Alle Città metropolitane possono, poi, anche, essere assegnati tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni. Per le funzioni fondamentali dei Comuni, previsto, anche, che esse siano finanziate, superando il meccanismo dei trasferimenti, in modo alternato o cumulativo, dal gettito derivante dalla compartecipazione a Iva, Irpef e imposizione immobiliare, con esclusione, ovviamente, dell'Ici sull'abitazione principale, abolita nei mesi scorsi. Per quanto riguarda, invece, le funzioni fondamentali delle Province, stabilito il loro finanziamento (prioritario) con il gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione a un tributo erariale. Previste, poi, forme premiali per favorire unione e fusione di più comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o con maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. Stabilito, anche, che la legge statale non potrà imporre vincoli alle politiche di bilancio di quegli enti locali "più virtuosi" per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.